TARDIVA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O CORREZIONI ENTRO IL 29 GENNAIO 2026
Termine per regolarizzare il periodo d’imposta 2024 ed anche 2023 con sanzioni ridotte
Entro giovedì 29 gennaio scade il termine di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024, non trasmessa entro il termine ordinario del 31 ottobre scorso, ma nel più ampio termine dei successivi 90 giorni, per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni.
Tale presentazione, definita “tardiva”, consente di non considerare omessa (non presentata) la dichiarazione dei redditi, situazione che, al contrario, si verifica se l’invio avviene successivamente i 90 giorni, e quindi dopo il 29 gennaio 2026, consentendo così di regolarizzare la tardività con il versamento di una sanzione ridotta da ravvedimento operoso.
Tardiva dichiarazione dei redditi per il 2024
Scaduto il termine del 31 ottobre 2025 per l’invio delle dichiarazioni dei Redditi, Irap e sostituti di imposta relative all’anno 2024 è possibile procedere con l’invio tardivo delle dichiarazioni entro il 29 gennaio 2026 con l’applicazione delle sanzioni ridotte da ravvedimento operoso.
Chi si fosse dimenticato di dichiarare i redditi e gli oneri relativi all’anno d’imposta 2024 o nei casi in cui si era ritenuto di non doverla predisporre è ancora possibile rimediare, presentando la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 29 gennaio 2026. La dichiarazione presentata entro 90 giorni è considerata tardiva ma valida a tutti gli effetti.
La sanzione base irrogata è per l’importo minimo di 250 euro (artt. 1 e 5 del D.Lgs. 18.2.1997, n. 471) che può essere ridotta a 25 euro (1/10) se l’infrazione è sanata mediante la procedura di ravvedimento operoso, con la contestuale regolarizzazione di eventuali irregolarità, omissioni di versamenti (circolare n. 42/E del 12.10.2016).
Le dichiarazioni per i redditi del 2024 presentate con ritardo superiore a 90 giorni (dopo il 29/01/26), si considera omesse, ma costituiscono comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili che vi sono indicati (art. 2, co. 7 del D.P.R. n. 322/98).
Correzione dei redditi per il 2024
Nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2024 (oneri deducibili/detraibili, redditi, etc.) in precedenza non considerata o non dichiarata, sarà possibile correggere le informazioni contenute nei modelli dichiarativi 730 o Redditi 2025, presentati, rispettivamente, entro il 30 settembre o 31 ottobre scorsi, cosicché dette dichiarazioni possano risultare corrette.
Sanzione ridotta e ravvedimento operoso
Per sanare la tardività è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, con il calcolo delle sanzioni in misura ridotta, sulla dichiarazione:
ð € 25,00 (1/10 del minimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni; se vi sono più dichiarazioni da regolarizzare tardivamente (esempio modello Redditi e Irap), si applicano distinte sanzioni (minimo 258,00 : 10 arrotondato a € 25,00 x 2 dichiarazioni), utilizzando il codice 8911.
ð € 27,80 (1/9 del minimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione integrativa, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, non configurandosi la fattispecie di dichiarazione infedele (circolare 42/E/2016), utilizzando il codice 8911.
In presenza di imposte dovute la sanzione ridotta si applica nelle seguenti misure, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024:
ð ravvedimento sprint col 0,083% giornaliero (1/10 del 12,5% : 15) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 14 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua del 2% dal 01/01/2025 e del 1,6% dal 01/01/2026;
ð ravvedimento breve col 1,25% (1/10 del 12,5%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua del 2% dal 01/01/2025 e del 1,6% dal 01/01/2026;
ð ravvedimento intermedio entro 90 giorni col 1,39% (1/9 del 12,5%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 90 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua del 2% dal 01/01/2025 e del 1,6% dal 01/01/2026;
ð ravvedimento lungo col 3,125% (1/8 del 25%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre i 90 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua del 2% dal 01/01/2025 e del 1,6% dal 01/01/2026;
ð ravvedimento biennale e ultra biennale col 3,57% (1/7 del 25%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre la dichiarazione annuale e oltre due anni del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua del 2% dal 01/01/2025 e del 1,6% dal 01/01/2026.
Condizione affinché si possa applicare il ravvedimento operoso è la contestuale regolarizzazione del tributo nonché delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Dichiarazione omessa per l'anno 2023
Decorsi i 90 giorni dall’originaria scadenza, la mancata presentazione della dichiarazione è considerata messa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili che vi sono indicati (art. 2, co. 7 del D.P.R. n. 322/98).
Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200; se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500.
Se la dichiarazione omessa è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa fissa del 120% sull’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250; se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.
In presenza di dichiarazione omessa, le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Integrazione dei redditi di anni precedenti
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione originaria, può presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la originaria dichiarazione, per correggere errori sia a favore che a sfavore del contribuente, secondo il principio della ritrattabilità della dichiarazione, entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.
Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2023, potrà presentare il modello Redditi PF 2024 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione o a rimborso. Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.
L’Agenzia delle Entrate, per la presentazione della dichiarazione integrativa prevede l’applicazione, alternativamente, di due diversi tipi di sanzione:
§ sanzione del 25% (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 delle maggiori imposte dovute o del minor credito generato, in caso di errori rilevabili in sede di applicazione degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 (errori di calcolo o controllo formale sugli oneri, crediti o ritenute);
§ sanzione del 70% (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) delle maggiori imposte o del minor credito generato, in caso di errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi), configurandosi l’ipotesi di “dichiarazione infedele”.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria, anche tardivamente, ma entro 90 giorni dalla scadenza.
Dichiarazione integrativa e richiesta di rimborso
Negli ultimi anni è stata introdotta la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa con l’esclusivo fine di trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione. In tal caso occorre barrare la casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, D.P.R. n. 322/1998)”.
Tale possibilità è consentita fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche solo in parte.
E’ possibile però avvalersi della dichiarazione integrativa, sia essa in aumento o in diminuzione, esclusivamente se è stata validamente presentata quella originaria.
Investimenti all'estero
Anche le violazioni in tema di monitoraggio fiscale possono essere regolarizzate entro il 29 gennaio 2026. Si tratta della compilazione del quadro RW da parte dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), all’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe) e all’imposta sostitutiva per le cripto attività (Ic o Ivaca).
Anche le cessioni di valute estere accreditate su depositi e conti correnti concorrono a formare reddito, a norma dell’art. 67, co. 1-ter, se nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.
Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2024, sia finanziari (conti correnti, libretti di risparmio detenuti all’estero, partecipazioni in società estere), che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte) o investimenti in criptovalute o cripto attività, sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione dei redditi.
Le sanzioni amministrative previste per l’errata o mancata compilazione del quadro W o RW vengono ridotte nella misura variabile dal 3% al 15% di quanto non dichiarato (rispetto alle previgenti misure dal 10% al 50%) e continuano ad essere elevate al doppio (dal 6% al 30%) per gli investimenti esteri in paesi a fiscalità privilegiata (black list). E’ stata inoltre eliminata la sanzione accessoria della confisca per equivalente.
E’ anche sanzionata come infedele dichiarazione, nella misura del 70% dal 01/09/2024 (era in precedenza dal 90% al 180%), il mancato versamento delle imposte Ivie e Ivafe.
E’ possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso in misura fissa se non sono dovute imposte, oppure con le riduzioni a seconda della tardività, oltre a interessi.
Si ricorda che anche le cripto-attività, rappresentate da criptovalute, sono da indicare nel quadro RW, in quanto dal 2023 la L. di Bilancio (L. 197/2022) ha previsto nell’art. 67 del Tuir una nuova categoria di redditi diversi (posseduti dalle persone fisiche), costituita dalle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta, da tassare nel quadro RT al 26%.
La L. di Bilancio per l’anno 2025 (L. 207/2024), ai commi da 23 a 25 ha previsto per l’anno fiscale 2025 l’eliminazione della prevista soglia di non imponibilità di 2.000 euro e dal 2026 l’innalzamento dell’imposta sostitutiva dal 26% al 33%. L’eliminazione della soglia di non imponibilità comporterà che saranno soggette a tassazione e ai relativi obblighi dichiarativi anche le plusvalenze di più modesto importo, che possono interessare coloro che detengono criptovalute senza una effettiva e sostanziale finalità speculativa.
Avvertenze e verifiche
Si invita pertanto a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d’imposta 2024 o precedenti, non si sia dimenticato di dichiarare un eventuale reddito percepito o documentare una spesa tralasciata e, per tale motivo, non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.
Si pensi, ad esempio, a un contratto di locazione iniziato nel corso del 2024, ovvero a un reddito occasionale percepito in tale anno, o ancora alla presenza di più CU con redditi non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita a contattare lo Studio per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione dei redditi.
In arrivo le lettere per i lavori sulla casa
Il Fisco si sta preparando ad inviare 200mila lettere nei prossimi tre anni a chi ha usufruito delle detrazioni edilizie e non ha aggiornato la propria rendita catastale. Non si parla più solo di Superbonus come nelle edizioni precedenti, ma anche di altre agevolazioni per la casa: bonus ristrutturazioni, ecobonus, e bonus facciate.
Chi ha fatto lavori su un proprio immobile approfittando degli incentivi ma presenta una situazione poco chiara potrebbe ricevere la missiva. Il Fisco si occuperà soprattutto di controllare il rapporto tra il credito incassato e il reale valore catastale dell’immobile per verificare che non ci siano irregolarità. Si concentrerà anche su situazioni apparentemente meno critiche, cioè su quelle in cui la sproporzione c’è ma risulta meno evidente; se fino a questo momento erano stati attenzionati i lavori con un differenziale tra credito e rendita catastale del 300%, ora sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate potrebbero finire anche quelli attorno al 100%.
Tra il 2026 e il 2028 quindi, in molti potrebbero ricevere un invito a chiarire la propria situazione oppure a sanarla, tramite il pagamento di sanzioni ridotte, in caso di omissioni e difformità di natura catastale.
Da sottolineare che per interventi minori, come ad esempio l’installazione di caldaie o il rifacimento dei tetti, non è necessario procedere all’aggiornamento delle rendite catastali, che diventa obbligatorio per i lavori più corposi.
20/01/2026